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I prodotti cosmetici sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto in particolare che il prodotto deve conformarsi alla direttiva 87/357/CEE (etichettatura).

La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come persona responsabile della messa in commercio.

Il fabbricante puĂ² designare, tramite mandato scritto, una persona stabilita all’interno della comunitĂ  quale persona responsabile che, se accetta, deve documentarlo per iscritto.

Il distributore è persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato. La designazione di un altro soggetto in qualità di responsabile avviene con mandato scritto.

Il responsabile della messa in commercio risponderĂ  di danni causati dal prodotto.

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